Specifiche normative
Le BCC-CR (Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali) sono banche locali, ovvero:
- Banche del territorio: i soci sono espressione del contesto in cui l'azienda opera
- Banche per il territorio: il risparmio raccolto sostiene e finanzia lo sviluppo dell'economia reale
- Banche nel territorio: appartengono al contesto locale al quale sono legate da un rapporto di reciprocità
La loro attività è regolata dal Testo Unico Bancario e dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia che disciplinano l'attività riguardo a: Reclutamento della compagine sociale: i Soci devono risiedere, avere sede o operare con carattere di continuità nell’ambito territoriale della banca Vincoli all’operatività con i Soci: più del 50% dell’attività deve essere realizzata a loro favore Partecipazione al capitale sociale: ogni Socio non può avere un valore nominale superiore a 50 mila euro, per evitare situazioni di disparità tra i Soci Competenza territoriale: l’operatività deve essere limitata ai comuni nei quali la banca ha la sede legale e le succursali, e alle aree limitrofe. Tale territorio deve essere definito nello Statuto e almeno il 95% del credito deve essere erogato all'interno dell’ambito geografico così individuato. Destinazione degli utili: le Casse Rurali devono destinare almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale, al fine di rafforzare il patrimonio aziendale; il 3% deve essere corrisposto ai fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione; gli utili rimanenti, al netto della rivalutazione delle azioni e della quota assegnata ad altre riserve o distribuita ai Soci, possono essere devoluti a fini di beneficenza o mutualità.










