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Art. 5 - AMMISSIBILITA' A SOCIO |
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Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e
giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente
costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che
risiedono o svolgono la loro attività in via
continuativa nella zona di competenza territoriale della
Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si
tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della
direzione, degli stabilimenti o di altre unità
operative.
E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione
che comporti il venir meno dei requisiti di cui ai commi
precedenti.
I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati
all'assemblea dal loro rappresentante legale, oppure da
un loro amministratore munito di mandato scritto.
I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai
sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti
sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono
eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
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Art.
6 - LIMITAZIONI ALL'ACQUISTO DELLA QUALITA' DI
SOCIO
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Non possono far parte della società i soggetti che:
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siano interdetti, inabilitati,
falliti;
-
non siano in possesso dei requisiti
di onorabilità determinati ai
sensi di legge;
-
svolgano, a giudizio del consiglio
di amministrazione, attività in
concorrenza con la società;
-
siano, a giudizio del consiglio di
amministrazione, inadempienti
verso la società o abbiano costretto quest'ultima ad
atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da
essi assunte nei suoi confronti.
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Art.
7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE A SOCIO
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Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve
presentare al consiglio di amministrazione una domanda
scritta contenente, oltre al numero delle azioni
richieste in sottoscrizione o acquistate, le
informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del
presente statuto o richieste dalla Società in via
generale.
Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta
di ammissione entro il termine di centoottanta giorni
dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento,
verificato il versamento integrale dell'importo delle
azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo,
provvede immediatamente alla comunicazione
all'interessato della delibera di ammissione e
all'annotazione di quest'ultima nel libro dei soci. La
qualità di socio si acquista a far data dalla
annotazione predetta.
Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale
complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Gli
amministratori nella relazione al bilancio illustrano le
ragioni delle determinazioni assunte al riguardo
all'ammissione di nuovi soci.
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Art.
8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
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I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono
stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci,
esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:
-
intervengono in assemblea ed
esercitano il diritto di voto, secondo quanto
stabilito dall'art. 25;
-
partecipano al dividendo deliberato
dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello
di pagamento delle azioni sottoscritte o acquistate;
-
hanno diritto di usufruire dei
servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri
soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e
dalle deliberazioni sociali;
-
hanno diritto di prendere visione
del bilancio annuale e delle relazioni degli
amministratori e dei sindaci nella sede della società,
durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e
di presentare agli organi sociali eventuali
osservazioni o indicazioni riferentisi alla gestione
sociale.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal
giorno in cui divengono esigibili restano devoluti
alla Società ed imputati alla riserva legale.
I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i
regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e
di collaborare al buon andamento della Società,
operando con essa, partecipando all'assemblea e
favorendo in ogni modo gli interessi sociali.
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Art. 9 - DOMICILIAZIONE DEI
SOCI |
I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società
e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si
ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro
dei soci.
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Art. 10 - PERDITA DELLA
QUALITA' DI SOCIO |
La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e
con l'esclusione.
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Art. 11 - MORTE DEL SOCIO |
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In caso di morte del socio, qualora gli eredi non
abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del
decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a
nome di uno fra di essi designato in forza di titolo
idoneo, o detto trasferimento non sia stato approvato
dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà
al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art.
14. In pendenza del termine di cui al comma precedente,
i coeredi dovranno designare un rappresentante comune
che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare
all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.
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Art. 12 - RECESSO DEL SOCIO |
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Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il
socio ha diritto di recedere dalla Società qualora non
abbia concorso alle deliberazioni assembleari
riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai
sensi dell'art. 36 del Testo Unico Bancario, nonché
nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui
all'art. 5.
Il recesso non può essere parziale.
La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con
lettera raccomandata diretta al consiglio di
amministrazione, che dovrà esaminarla entro sessanta
giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.
Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui
al comma precedente, di recedere dalla Società per altri
giustificati motivi.
Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di
amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto
conto della situazione economica e patrimoniale della
Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
Il recesso produce effetto dal momento della
comunicazione al socio del provvedimento di
accoglimento.
Con riferimento ai rapporti mutualistici, il recesso ha
effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la
chiusura dell'esercizio successivo.
Nei casi previsti dal quarto comma, il recesso non può
essere esercitato e la relativa richiesta non ha
comunque effetto prima che il socio abbia adempiuto
tutte le sue obbligazioni verso la società.
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Art. 13 - ESCLUSIONE DEL SOCIO |
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Il consiglio di amministrazione, previo accertamento
delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione
dei soci:
-
nei cui confronti sia stata
pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a
seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità
nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di
direttori;
-
che siano privi dei requisiti di
cui all'art.5, nonché quelli che vengano a trovarsi
nelle condizioni di cui all'art. 6 lettere a) e b).
Il consiglio di amministrazione, con
deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti,
può altresì escludere dalla società il socio:
-
che, in relazione a gravi
inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere
provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a
qualunque titolo contratte con essa;
-
che risulti interdetto
dall'emissione degli assegni;
-
che abbia mostrato, nonostante
specifico richiamo del consiglio di amministrazione,
palese e ripetuto disinteresse per l'attività della
Società, omettendo di operare in modo significativo
con essa;
-
che si sia reso gravemente
inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dallo
statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni
sociali;
-
che in qualunque modo abbia
arrecato danno alla società.
Il provvedimento di esclusione è
comunicato al socio con lettera raccomandata ed è
immediatamente esecutivo; il socio può ricorrere, nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione, al
collegio dei probiviri.
Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di
sospensione del
provvedimento impugnato.
Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al
Tribunale.
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Art. 14 - LIQUIDAZIONE DELLA
QUOTA DEL SOCIO |
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Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio
defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore
nominale delle azioni, all'importo delle eventuali
rivalutazioni effettuate ai sensi dell'art. 49 e del
sovrapprezzo versato - detratti gli utilizzi per
copertura di eventuali perdite - sulla base del bilancio
dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto
limitatamente al socio.
Il pagamento deve essere eseguito entro centoottanta
giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il
relativo importo è posto a disposizione degli aventi
diritto in un conto infruttifero.
Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è
comunque vietata la distribuzione di riserve.
Ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque
costituito rimane esclusa.
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